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Cosmetici Importazioni extra UE

La legge vigente in materia di cosmetici è la legge n.713 dell’11/10/86, così come modificata dal D.Lgs. n. 300 del10/0991 e dal D.Lgs. 24/04/97, n.126, nonché il D.M. 8 maggio 1996, il D.M. 22 gennaio 1999, il DM 17/08/2000, ed il DM 30 ottobre 2002.

L’articolo 1 della Legge n. 713 del 11.10.1986 fornisce la seguente definizione:

Per prodotti cosmetici s’intendono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.

 

2. Importazione

Gli importatori devono comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell’immissione in commercio del cosmetico, il nome o la ragione sociale e la sede dell’impresa e dell’officina di produzione (art. 10 comma 8 della Legge 11.10.1986 n° 713), nonchè l’elenco dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.

 

3. Procedura d’importazione

Di seguito riportiamo la procedura richiesta dal Ministero della salute per l’importazione di prodotti cosmetici da paesi extracomunitari:PROCEDURA DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI COSMETICI DA PAESI EXTRA U.E.

Il responsabile della commercializzazione dove avere un rappresentante legale nel territorio dell’Unione Europee.

Questo rappresentante deve comunicare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel rispetto delle norme vigenti sul bollo:

al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione del medicinali e la farmacoviglianza - Ufficio Prodotti Cosmetici, Prodotti d’erboristeria, Presidi chimici (biocidi) - Viale della Civiltà Romana 7, fax 06/59943365
all’Assessorato Regionale alla Sanità (in cui ha sede legale rappresentante)
i seguenti dati:

ragione sociale ditta e recapito legale rappresentante (indirizzo, telefono, telefax)
nome/i del/i prodotto/i;
categoria di appartenenza secondo l’allegato I della L. 713/86 (creme, oli, profumi, tonici, ecc.)
composizione qualitativa utilizzando la denominazione dell’inventario Europeo degli ingredienti Cosmetici (pubblicato sulla G.U. Europeo del I° giugno 1996)
conformità degli ingredienti utilizzati al D.M. 8 maggio 1996, al D.M. 22.01.1999 ed al DM 17.08.2000 (riguardanti Ingredienti di origine animale di provenienza da Paesi con BSE endemica ed ingredienti di qualsiasi provenienza derivati da cervello, midollo spinale ed occhi di bovini, ovini e caprini)
Paese di provenienza
certificato di iscrizione della Ditta che importa al Registro ditte
dati anagrafici dell’esperto che abbia valutato il metodo di fabbricazione dei singoli prodotti (comma 3-bis dell’articolo 10 delle legge)
luogo di detenzione dei fascicoli relativi al prodotti (in ambito europeo) (articolo 10-ter della legge)
dogana d’ingresso

Questa notifica deve pervenire almeno 30 giorni prima dell’arrivo della merce in dogana e deve essere ripetuta prima di ogni Importazione.

N.B. si ricorda che l’etichettatura deve essere conforme a quanto disposto dall’art. 8 della Legge 713/86 e le eventuali indicazioni relative alle modalità di Impiego e avvertenze, nonché le eventuali modalità dì conservazione devono essere redatte in lingua Italiana.

Inoltre i prodotti debbono essere valutati per gli aspetti inerenti la sicurezza per la salute umana (art. 10-ter). La valutazione deve essere effettuata da un tecnico laureato  ed il relativo fascicolo di valutazione deve essere tenuto a disposizione dell’autorità di controllo .


 

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